Il contributo, risalente a fine febbraio, di Fabio Falbo e Giuseppe Perrone, persone detenute presso la Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, riflette con tono diretto e intimo sulla guerra russo ucraina, sottolineando una questione che, tra le tante sollevate, non ha ancora trovato spazio nel dibattito pubblico: il ricongiungimento familiare delle persone di origine ucraina recluse in Italia.
Ci scrivono dunque a proposito dell’importanza di «ripudiare la guerra agevolando il rientro in patria delle persone detenute provenienti dai Paesi in conflitto e dai vari stati cuscinetto».
«Chiediamo che venga riconosciuto il rientro in patria di tutte le persone di nazionalità ucraina e russa detenute nelle galere italiane, così come delle persone appartenenti ai cosiddetti Stati cuscinetto, non direttamente coinvolti nel conflitto, ma che rischiano di entrarvi o di esserne colpiti.
Il testo è stato pensato con urgenza, in fretta, e lo consideriamo uno dei risultati del nostro ampio lavoro nei laboratori svolti in carcere, Spes contra Spem. Il presidente ucraino Zelensky, nel suo appello alla nazione, ha chiesto il rientro di tutte le persone che vogliano dare una mano al popolo ucraino. Tutte, in caso di guerra, significa tutte. Per questo ci sentiamo in dovere di segnalare la strada della liberazione delle persone detenute. Rientra in questa richiesta anche la tutela del ricongiungimento familiare per le persone detenute in un altro Stato e che possono dare una mano ai propri cari in guerra. Il ricongiungimento ai familiari è collegato al diritto nazionale umanitario DIU (Diritto Internazionale Umanitario), il quale supporta la nostra tesi, perché non può esistere per uno Stato di diritto la possibilità di trattenere queste persone in carcere.
In Italia, inoltre, è ben noto il problema del sovraffollamento carcerario. Non abbiamo una guerra in casa ma dobbiamo metterci nei panni di chi è persona detenuta in Italia e ha figli, moglie, genitori, fratelli o sorelle in piena guerra e non può fare niente per dare loro una mano, un conforto, una carezza, trovandosi a chilometri di distanza. Queste persone non hanno bisogno di qualche telefonata o videochiamata in più, serve loro il ricongiungimento.
Anche l’articolo 3 della Cedu è a favore di questa tesi, in nome del principio di quel trattamento umano e non degradante che deve essere rispettato a prescindere dalla guerra in corso. Riteniamo che, sebbene ogni pena una volta inflitta è sempre legale (fatti salvi casi di revisione o di presunzione di innocenza), in questi casi dare continuità all’esecuzione penale o custodia cautelare nei confronti di queste persone equivalga ad accrescere la sofferenza, perché sappiamo che per le stesse può giungere in soccorso un provvedimento di clemenza con gli ex artt. 79 e 87 della Costituzione che sanciscono l’amnistia (che estingue il reato) e l’indulto (che estingue soltanto la pena). Altra cosa è la grazia, che si riferisce a un solo soggetto che si trova in condizioni eccezionali di carattere equitativo o giudiziario.
Questa richiesta umanitaria non è un provvedimento di clemenza di favore, ma al contrario un provvedimento nobile per qualunque Stato di diritto che dà continuazione politica con altri mezzi messi, in questo caso, a disposizione del Parlamento e del presidente della Repubblica nel rispetto anche della dignità della persona.
Non dobbiamo dimenticare che la pena di queste persone è in corso di espiazione in Italia e quindi deve essere conforme alla nostra Costituzione rispettando l’art. 2 che ricorda che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo […] l’ampliamento dei doveri inderogabili di solidarietà”, i diritti sono inviolabili perché sono irrinunciabili, inalienabili, indispensabili, intrasmissibili e imprescindibili. Il loro esercizio non può essere limitato, devono essere riconosciuti a tutti, comprese le persone detenute i cui Paesi sono entrati in guerra.
In base al diritto personalista, al vertice dei valori riconosciuti dall’ordinamento giuridico si colloca la persona, sia nella dimensione individuale che in quella sociale, per cui lo Stato è chiamato ad agire in funzione della persona detenuta e non viceversa. E ancora l’articolo 23 della Costituzione ricorda il criterio di prestazione personale in base al principio di solidarietà in merito al servizio militare o servizio sostitutivo. Anche l’articolo 52 della Costituzione ricorda il dovere e la difesa della patria da parte del cittadino che rientra nel novero dei doveri di solidarietà.
Se non può essere percorsa la strada parlamentare o quella del presidente della Repubblica possiamo porre rimedio rispettando gli artt. 70 e 87 della Costituzione, i quali prevedono che un governo possa essere legittimato a emanare un decreto legge in condizioni di necessità e urgenza.
La resistenza ucraina ha sollevato un’onda emotiva che ha scosso la nostra coscienza, nelle nostre possibilità, con il nostro status detentivo, abbiamo elaborato questa forma di aiuto abbozzata con il poco tempo a disposizione.
Chiediamo benevolenza anche verso i colpevoli del conflitto: non siamo avvocati e non giudichiamo mai, ma seguiamo gli insegnamenti impartiti dai laboratori di Spes contra Spem, insegnamenti morali ed etici».